L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.
Si ricorda che da ormai alcuni anni per i titolari di partita IVA è previsto l’obbligo di presentazione del modello F24 attraverso uno dei seguenti canali:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel);
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (Banche).
Dal 1° ottobre l’obbligo di utilizzare tali canali è stato esteso a tutti i contribuenti comprese le persone fisiche prive di partita IVA nei seguenti casi:
- nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo
- nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Inoltre, sempre dal primo ottobre per tutti i contribuenti (quindi anche per i titolari di partita IVA) in caso di F24 il cui saldo sia pari a 0, non sarà più possibile utilizzare il canale di internet banking ma solo i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Per l’utilizzo di tali servizi (se non già richiesti) si potrà richiedere apposito accreditamento all’Agenzia delle entrate oppure rivolgersi a un intermediario telematico (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria, etc.) per la presentazione del modello F24 a 0.
Si allega anche la circolare N.27 del 17/09/2014 dell'Agenzia dell'Entrate in merito