Il contratto si applicherà a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di operaio, impiegato o quadro, a decorrere dal 7 marzo 2015, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
La novità non riguarda la modalità di svolgimento del contratto ma le conseguenze derivanti dall’eventuale risoluzione del rapporto per licenziamento.
A questi lavoratori, salve alcune eccezioni, in caso di licenziamento illegittimo (non giustificato) non sarà più riconosciuta la reintegrazione nel posto di lavoro ma “solo” un risarcimento di tipo economico.
Oltre che a tutti i nuovi assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, le nuove regole si applicheranno anche ai lavoratori a tempo determinato che saranno trasformati a tempo indeterminato dopo la data di entrata in vigore della norma e agli apprendisti confermati in servizio dopo il periodo formativo.
Per le piccole aziende *, nel caso in cui, a decorrere dal 7 marzo 2015, dovessero superare la soglia dei 15 dipendenti nello stesso comune o i 60 dipendenti a livello nazionale, le nuove regole si applicheranno anche ai lavoratori già in forza.