La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi:
· rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
· durante il periodo di prova;
· per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
· nei casi in cui è necessaria una convalida presso altre sedi (dimissioni di lavoratrici
madri e padri nei primi 3 anni di vita del bambino, risoluzioni consensuali presso le commissioni
di conciliazione, etc.)
In sostanza le dimissioni in formato cartaceo, consegnate a mano o spedite per
raccomandata, non avranno più efficacia se il lavoratore non le invia anche telematicamente
attraverso l’apposita procedura messa a disposizione dal ministero al seguente indirizzo: