Norme e contributi
Riassumendo il regolamento attività istituzionali della fondazione Enasarco per quanto riguarda gli obblighi del preponente ed i contributi occorre tenere presente che come recita il C.1 Art.2 del regolamento suddetto, sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, l’obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta.
L’obbligo di iscrizione o di cessazione dei mandati deve essere espletato entro 30 giorni.
Giova ricordare che l’obbligo di versamento dei contributi, come del resto tutti gli obblighi di comunicazione, è totalmente a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento, anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.
I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:
trim 1 gennaio – 31 marzo scadenza al 20/maggio
trim 1 aprile – 30 giugno scadenza al 20/agosto
trim 1 luglio – 30 settembre scadenza al 20/novembre
trim 1 ottobre – 31 dicembre scadenza al 20/febbraio
Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali, ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, quindi sono escluse le società di capitali.
Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Aliquota contributiva |
13,75% |
14,20% |
14,65% |
15,10% |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
Aliquota previdenza |
12,50% |
12,70% |
12,90% |
13,10% |
13,30% |
13,50% |
13,75% |
14,00% |
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà |
1,25% |
1,50% |
1,75% |
2,00% |
2,25% |
2,50% |
2,75% |
3,00% |
Si ricorda che in caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili, in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.
Massimali provvigionali e minimali contributivi
Il contributo previdenziale è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile dei seguenti massimali annui. Il massimale provvigionale annuo non é frazionabile.
Anno di decorrenza e massimali provvigionali |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
monomandatario |
€ 30.000,00 |
€ 32.500,00 |
€ 35.000,00 |
€ 37.500,00 |
plurimandatario |
€ 20.000,00 |
€ 22.000,00 |
€ 23.000,00 |
€ 25.000,00 |
Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l’agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l’agente plurimandatario.
Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.
Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali
Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo determinato secondo le seguenti aliquote ed in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento 2004 è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.
Anno di decorrenza e aliquota contributiva |
||||||
Aliquota Regolamento |
2004 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Fino a € 13.000.000,00
|
2% |
2,40% |
2,80% |
3,20% |
3,60% |
4,00% |
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 |
1% |
1,20% |
1,40% |
1,60% |
1,80% |
2,00% |
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00 |
0,5% |
0,60% |
0,70% |
0,80% |
0,90% |
1,00% |
Oltre € 26.000.000,00 |
0,1% |
0,15% |
0,20% |
0,30% |
0,40% |
0,50% |